Quello che è successo ad Alex Zanardi pochi giorni fa ha riproposto per l’ennesima volta l’ennesima domanda: perché, a parte poche eccezioni, durante le granfondo di ciclismo su strada il traffico non è completamente chiuso? Perché quel camion si trovava li, nella corsia opposta, ad aspettare Alex?
La chiusura della strada in una granfondo è faccenda complessa e regolata da un apposito articolo del Codice della Strada. A tutti i granfondisti è capitato di trovarsi di fronte un’autovettura durante una manifestazione con centinaia o migliaia di partecipanti, con conseguente gravissimo rischio per l’incolumità dei ciclisti.
Attività pericolose
Le gare ciclistiche possono essere qualificate “attività pericolose” o meno sulla base di criteri e caratteristiche specifiche che devono essere valutate a seconda del tipo di competizione e qualora siano qualificabili sotto la prima classificazione devono sottostare a due prescrizioni imprescindibili:
- sono sottoposte all’obbligo di adottare determinate misure precauzionali;
- l’esercizio per lo svolgimento delle stesse è sottoposto alla potestà autorizzativa della Pubblica Amministrazione.
Responsabilità
In linea generale è possibile affermare che gli Organizzatori e i Direttori di Gara rispondono dei danni cagionati ad atleti o a spettatori qualora non abbiano rispettato le prescrizioni imposte dagli organi amministrativi, dagli organi tecnici e dai regolamenti sportivi e non abbiano posto in essere tutte le cautele dettate dall’ordinaria diligenza anche se non espressamente contenute nelle suindicate prescrizioni.
Ciò in quanto ai sensi dell’art. 2050 del Codice Civile “chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati è tenuto al risarcimento se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno”.
Pertanto l’avere ottenuto le autorizzazioni richieste dai regolamenti e le licenze necessarie per lo svolgimento della gara non può essere invocato come strumento per escludere a priori la responsabilità degli Organizzatori; è doveroso infatti ricordare, ad esempio, che i Regolamenti sportivi impongono ai Direttori di Gara di sospendere la competizione o impedirne lo svolgimento ove sorgessero situazioni che possono creare pericolo per l’incolumità dei partecipanti.
Assicurazione
Ai sensi del comma 6 dell’art. 9 del C.d.S. “per tutte le competizioni sportive su strada, l’autorizzazione è altresì subordinata alla stipula, da parte dei promotori, di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile di cui all’art. 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modificazioni e integrazioni.
L’assicurazione deve coprire altresì la responsabilità dell’organizzazione e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature”.
Scorta
Ai sensi del comma 6 bis del medesimo art. 9 “quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche su strada, può essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui all’articolo 12, comma 1, ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione (…)”.
Rispetto del Codice della Strada
Altro aspetto di necessaria valutazione attiene però anche al comportamento del soggetto eventualmente leso (il ciclista partecipante).
Infatti la possibilità prevista dall’art. 9 del Codice della Strada di svolgimento di gara ciclistica su strade e aree pubbliche non sospende ne modifica, durante lo svolgimento delle stesse, l’obbligo di osservare le norme sulla circolazione stradale da parte degli utenti della strada, compresi i corridori medesimi.
La valutazione del comportamento delle parti coinvolte in un’eventuale sinistro (atleti con mezzi privati o spettatori) dovrà pertanto essere effettuata anche in relazione all’effettiva dinamica dei fatti, con specifico riferimento alla opportunità dei partecipanti di derogare a quelle norme di comportamento prescritte dal Codice della Strada il cui rispetto andrebbe a collidere e annullerebbe il fine agonistico della manifestazione, ma non le regole della prescritta ordinaria prudenza.
Esigenze agonistiche e circolazione
Le esigenze agonistiche e la necessaria relazione con l’ordinaria sicurezza dei partecipanti sono garantite dalla possibilità per gli Organizzatori di ottenere dalle Amministrazioni competenti l’autorizzazione alla sospensione temporanea della circolazione nell’arco di un tempo ritenuto necessario che avrà inizio con il transito dell’auto con la scritta “inizio gara” e che avrà termine con il transito dell’auto con la scritta “fine gara”.
L’istanza volta ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento della gara ciclistica e di sospensione temporanea del traffico e di limitazione della circolazione stradale (ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) dovrà pertanto essere presentata dagli Organizzatori alle varie Amministrazioni interessate (Provincia, Prefettura, Questura, Polstrada, Amministrazioni comunali ed eventuali Enti per le singole strade) a decorrere dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile “Inizio Gara Ciclistica” fino al passaggio di quello con il cartello mobile “Fine gara ciclistica” e, comunque, entro il tempo massimo di 15 (quindici) minuti previsto dalla vigente normativa.
Una volta trascorso tale termine si rientrerà nella fattispecie elencata in precedenza in cui il partecipante alla manifestazione dovrà attenersi a quanto previsto dal suindicato art. 9 del CdS.
Conclusioni
Tutto quanto detto vale al 99% per le granfondo ciclistiche su strada e, non perchè siamo di parte, possiamo affermare con certezza che, sotto questo punto di vista, le manifestazioni di mountain bike sono molto più sicure.
Per concludere il partecipante alla granfondo che si vede superato dal veicolo di “Fine gara” metta da parte l’ardore e la spericolatezza che caratterizza le manifestazioni professionistiche e si goda la bellezza paesaggistica del territorio attraversato e si senta parte di una bella manifestazione sportiva cicloturistica in quanto il mancato rispetto delle ordinarie norme imposte dal Codice della Strada potrà costargli caro anche in termine economici in caso dovesse vedersi coinvolto in un sinistro in quanto la responsabilità dello stesso sarà imputata esclusivamente a lui.